Statuto

STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica “CHENG MING FIRENZE TAIJI STUDIO

Deliberazione Assemblea Ordinaria-Straordinaria Soci del 07.04.2019

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1) E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 148 del D.P.R. 917/1986, l’Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, che assume la denominazione “Cheng Ming International Chinese Martial Arts Association Firenze Branch Taiji Studio Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Cheng Ming Firenze Taiji Studio A.S.D.”, siglabile con l’acronimo “CMF A.S.D.”.

Art. 2) L’associazione ha sede legale in Firenze, c.a.p. 50125, Via de’ Guicciardini, 9.

Art. 3) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

TITOLO II

NATURA – OGGETTO SOCIALE e SCOPO

Art. 4) L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero e democratico, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.

Art. 5) L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6) L’Associazione ha per scopo quello di favorire lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica dei propri associati, così come definita nel Regolamento allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1574 del 18 luglio 2017, fornendo loro adeguata assistenza e ogni mezzo di formazione psico-fisica, morale e culturale legata all’Associazione stessa.

  Ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche relative al Wushu Kung Fu Moderno e Tradizionale incluse nell’Elenco Discipline Sportive Ammissibili nel registro CONI di cui all’allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare interesse al Kung Fu Cinese, di cui son parte le discipline riconosciute di Qi Gong (Chi Kung), Taijiquan (T’ai Chi Ch’uan), Baguazhang (Pa Kua Chang), Tui Shou (Tuei Shou), e di kung fu cinese di stile interno più in generale (come ad esempio il Kung fu Xingyiquan), nonché sviluppando e promuovendo l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, il perfezionamento delle medesime attività sportive, comprendendo anche l’attività di formazione.

  L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

TITOLO III

SOCI – AMMISSIONE – DECADENZA

Art. 7) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto, gli eventuali Regolamenti Interni approvati dal Consiglio Direttivo e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

  I soci effettivi (ovvero in regola col versamento della quota associativa) possono essere distinti fra SOCI FONDATORI (coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’atto costitutivo) e SOCI ORDINARI (coloro che hanno fatto domanda di ammissione all’Associazione); per esigente organizzative istituzionali possono essere distinti anche fra SOCI PRATICANTI (che frequentano le attività sportive istituzionali e versano i relativi contributi) e SOCI SOSTENITORI (soci effettivi che non praticano attività sportiva nell’associazione).

  Anche se si nominano diverse tipologie di socio, tutti i soci effettivi, hanno parità di diritti e di doveri.

Art. 8) L’ammissione all’Associazione, su richiesta dell’aspirante socio, è deliberata dal Consiglio Direttivo che determina con apposito regolamento interno i termini e le modalità di ammissione.

  Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

  L’ammissione può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo, e da questo comunicata all’aspirante socio; il rifiuto può avvenire solo per gravi motivi e/o per precedente espulsione dall’Associazione; le cause devono essere verbalizzate ed eventualmente comunicate al socio a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:

·  partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

·  partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto;

·  godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

·  I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 13 del presente Statuto.

Art. 10) tutti i soci hanno l’obbligo di

·  osservare lo Statuto ed i Regolamenti Interni approvati dal Consiglio Direttivo

·  rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione

·  mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli Organi dell’Associazione

·  di corrispondere la quota associativa (la stessa per tutti i soci) e altre quote come definite dal Consiglio Direttivo quali contributi per le attività istituzionali prescelte. Sia la quota sociale, che le altre in forma di contributo, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili; il loro mancato versamento determina lo stato di morosità del socio.

Art. 11)I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

a.  recesso volontario,

  che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo dell’’Associazione e non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità;

b.  esclusione,

deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini e modalità indicati dal Consiglio Direttivo;

c.  radiazione,

deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione o compia comportamento scorretto o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;il provvedimento di radiazione emesso dal Consiglio Direttivo, qualsiasi sia la causa determinante, sarà comunicato al socio senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato secondo le modalità che il consiglio riterrà opportune.

d.  scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto;

e.  decesso del socio, che non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

  Per la perdita della qualifica di socio il Consiglio Direttivo redige sempre apposito verbale finalizzato alla cancellazione del socio dal Libro Soci. La perdita della qualifica di socio, qualsiasi sia la causa, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

TITOLO IV

QUOTE SOCIALI

Art. 12) I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale all’atto dell’iscrizione e per i successivi rinnovi, secondo l’importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo che deve essere lo stesso per tutti i soci. Non sono ammessi soci temporanei.

  I soci sono, inoltre, tenuti a versare eventuali contributi in funzione delle attività istituzionali prescelte, stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini, le modalità di pagamento ed eventuali riduzioni e dilazioni.

  La quota associativa ha validità per l’anno sociale di pertinenza, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, perciò tutti i soci ancora praticanti dopo il 1° di gennaio, dovranno rinnovarla per poter continuare ad usufruire delle attività dell’associazione (anche se per le stesse sono già stati versati in precedenza i relativi contributi di cui sopra).

TITOLO V

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

  L’Assemblea dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell’Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è formata da tutti i soci effettivi, quando regolarmente iscritti e per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

  L’Assemblea, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 50% degli associati previa raccolta firme degli stessi, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

  La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante posta elettronica, messaggi in forma elettronica (tipo WhatsApp e simili), e/o SMS, pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Associazione e, quando possibile, tramite affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione.

  Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci effettivi maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

  È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

  Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 14)All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

  IN SEDE ORDINARIA:

·  approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

·  eleggere i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;

·  eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

·  deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

  IN SEDE STRAORDINARIA:

·  deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

·  deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

·  deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 15)L’Assemblea ordinaria e straordinaria, presieduta dal Presidente in carica dell’Associazione, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

  L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

  Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 16) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati a seguito di richiesta scritta inoltrata per posta elettronica al Segretario o al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 17) L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da tre a sette membri, eletti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea.

  Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile ed è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

  Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e Segretario; in caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo può provvede alla sostituzione scegliendo il nuovo Presidente fra i membri del Consiglio stesso o in mancanza di candidature convoca l’Assemblea dei soci.

  Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente tramite posta elettronica e messaggi in forma elettronica (tipo WhatsApp e simili), e presieduto dallo stesso, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le sedute sono valide in mancanza di una convocazione ufficiale qualora siano presenti tutti i suoi membri.

  Qualora ci fossero decisioni urgenti da prendere ed il tempo di riunirsi di persona non ci fosse, le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno essere tenute anche per via telematica e verranno effettuate tramite posta elettronica la cui copia (telematica e cartacea) sarà mantenuta agli atti dell’Associazione alla pari dei verbali sottoscritti alle riunioni.

Art. 18) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d’ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Egli vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

  Il Vice presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con uguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 19) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, quest’ultimo potrà decidere se proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti, oppure attendere il termine del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.

  Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea dei soci entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art. 20) I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro mandato in forma inderogabilmente gratuita.

  Nessun componente il Consiglio può ricoprire la medesima carica in altra ASD affiliata o meno al medesimo Ente di Promozione Sportiva.

  La carica di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali incarichi, a compenso o in forma gratuita, di Istruttore-Allenatore e simili, Direttore Tecnico, addetto alla segreteria e all’amministrazione contabile e simili, e quant’altro necessario ai fini istituzionali, conferiti all’interno dell’Associazione, purché in osservanza con le leggi vigenti in materia giuridico-fiscale.

TITOLO VI

PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 21) Il patrimonio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

·  quote associative e contributi per i servizi istituzionali versati dai soci;

·  quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

·  da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

·  eventuali contributi, donazioni e erogazioni liberali dei soci, di privati e/o di enti pubblici;

·  eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;

·  altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di carattere commerciale;

Art. 22) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

  Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

TITOLO VII

STATUTO –  REGOLAMENTI INTERNI

Art. 24) Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea straordinaria.

  L’Associazione può anche dotarsi di regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo che ampliano le regole dell’Associazione purché non in contrasto con lo Statuto.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO – NORME FINALI

Art. 25) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione che abbia finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26)La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 27) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.